Art. 2076 c.o.m.Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2076 · fonte su Normattiva