Art. 1158 c.nav. — Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
[1]Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla meta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva