Art. 2087 c.o.m. — Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
[1]Per i delitti di cui agli articoli 2074, 2075 e 2076, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva