Art. 68 — Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata
[1]Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'eta', per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.
[2]Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva