Art. 2090 c.o.m. — Mancanza alla chiamata
1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari e' punito con le pene ivi stabilite.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva