Art. 2150 c.o.m. — Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 881. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva