Art. 2150 c.o.m.Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 881. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2150 · fonte su Normattiva