Art. 2157 c.o.m. — Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
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Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva