Art. 2160 c.o.m. — Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare
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1.Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva