Art. 2206-bis c.o.m.

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L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata:

  • a)a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
  • b)a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • c)a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 28 agosto 2022 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2206bis · fonte su Normattiva