Art. 2209 c.o.m. — Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto
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Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva