Art. 2214-quater c.o.m. — Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri
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Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e' necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all' esercizio delle funzioni attribuite. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo puo' accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio puo' accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti e' riservato ai collaboratori capo. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:
- a)frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- b)all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianita', in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017 · versione 35 su Normattiva