Art. 2221-bis c.o.m. — Aspettativa per riduzione quadri
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A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
- a)fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita' di assegnazione;
- b)nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialita'.
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 28 agosto 2022 · versione 33 su Normattiva