Art. 2224 c.o.m. — Rafferme dei volontari di truppa
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L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
- a)fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
- b)a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' articolo 799. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva