Art. 2224 c.o.m.Rafferme dei volontari di truppa

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L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

  • a)fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
  • b)a decorrere dal 1° gennaio 2021, ((dall'articolo 798-bis)). I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2224 · fonte su Normattiva