Art. 2224 c.o.m. — Rafferme dei volontari di truppa
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L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
- a)fino al ((2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244)), dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
- b)a decorrere dal 1° gennaio ((2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244)), dall'articolo 798-bis. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 28 agosto 2022 · versione 33 su Normattiva