Art. 240 c.o.m. — Navi armate e navi in disponibilita'
Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:
- a)navi armate;
- b)navi in disponibilita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva