Art. 255 c.o.m. — Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale
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La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
- a)forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
- b)fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c)cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d)reperti mobili e cimeli;
- e)archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f)ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva