Art. 273 c.o.m. — Soppressione di cimiteri di guerra
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E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 aprile 2023 · versione 0 su Normattiva