Art. 448 c.o.m. — Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena e' diminuita da un sesto a un terzo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva