Art. 206 — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
[1]Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla meta':
[2]1° se la sfida e' portata o il duello avviene per causa di servizio;
[3]2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.
[4]Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole e' stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva