Art. 534 c.o.m. — Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
- a)ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, ((gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni));
- b)ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;
- c)si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
- d)alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (( Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto. ))
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014 · versione 16 su Normattiva