Art. 57 c.o.m.Corte militare di appello

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La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. La Corte militare d'appello e' formata:

  • a)da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
  • b)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
  • c)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. Le sezioni della Corte sono formate:
  • a)da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
  • b)da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
  • a)del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
  • b)di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
  • c)di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art57 · fonte su Normattiva