Art. 57 c.o.m. — Corte militare di appello
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La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. La Corte militare d'appello e' formata:
- a)da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
- b)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
- c)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. Le sezioni della Corte sono formate:
- a)da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
- b)da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
- a)del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b)di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
- c)di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
- 1)gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2)il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3)il Segretario generale della difesa;
- 4)i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
- 5)il Direttore generale per il personale militare.)) Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 23 giugno 2023 · versione 16 su Normattiva