Art. 621 c.o.m. — Acquisto dello stato di militare
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E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. Il servizio e' prestato:
- a)su base volontaria in tempo di pace;
- b)anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
- a)disperso;
- b)prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva