Art. 629 c.o.m. — Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali
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La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
- a)sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- b)sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- c)sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- d)maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
- e)maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
- f)maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
- g)primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
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