Art. 629 c.o.m. — Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 2018 al 28 agosto 2022. Leggi il testo vigente →
La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
- a)sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- b)sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- c)sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- d)maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
- e)maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
- f)maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
- g)primo maresciallo: ((maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri)); maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.
- g-bis)luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate:
- a)ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
- b)ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Testo vigente dal 17 novembre 2018 al 28 agosto 2022 · versione 50 su Normattiva