Art. 679 c.o.m. — Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
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Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
- a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
- b)per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva