Art. 679 c.o.m. — Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Il reclutamento nei ruoli marescialli ((...)), in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
- a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
- b)per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti ((...)) e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. (( Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
- a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
- b)per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
- c)per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri. ))
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva