Art. 679 c.o.m.Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

  • a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  • b)per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
  • a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  • c)per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)). (( La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art679 · fonte su Normattiva