Art. 830 c.o.m. — Contingente per la Banca d'Italia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
- a)colonnelli: 1;
- b)tenenti colonnelli e maggiori: 3;
- c)ufficiali inferiori: 3;
- d)ispettori: 232;
- e)sovrintendenti: 91;
- f)appuntati e carabinieri: 1.670. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva