Art. 830 c.o.m. — Contingente per la Banca d'Italia
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E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di ((1.000)) unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
- a)((generali di brigata)): 1;
- a-bis)colonnelli: 1;
- b)tenenti colonnelli e maggiori: ((5));
- c)ufficiali inferiori: ((2));
- d)ispettori: ((132));
- e)sovrintendenti: ((40));
- f)appuntati e carabinieri: ((819)). Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 19 aprile 2025 · versione 41 su Normattiva