Art. 830 c.o.m. — Contingente per la Banca d'Italia
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E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
- a)colonnelli: 1;
- b)tenenti colonnelli e maggiori: 3;
- c)ufficiali inferiori: 3;
- d)ispettori: 232;
- e)sovrintendenti: 91;
- f)appuntati e carabinieri: 1.670. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. ((L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.)) Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013 · versione 9 su Normattiva