Art. 830 c.o.m.Contingente per la Banca d'Italia

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E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:

  • a)colonnelli: 1;
  • b)tenenti colonnelli e maggiori: 3;
  • c)ufficiali inferiori: 3;
  • d)ispettori: 232;
  • e)sovrintendenti: 91;
  • f)appuntati e carabinieri: 1.670. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. ((L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.)) Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art830 · fonte su Normattiva