Art. 833-ter c.o.m.
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In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 12 maggio 2026 · versione 16 su Normattiva