Art. 863 c.o.m. — Dimissioni d'autorita'
Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
- a)interdizione giudiziale;
- b)inabilitazione civile;
- c)amministrazione di sostegno;
- d)irreperibilita' accertata;
- e)sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
- a)a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
- b)a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva