Art. 904 c.o.m. — Elezioni in cariche amministrative
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[1]Salvo quanto disposto dall'articolo 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative e' disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva