Art. 911 c.o.m. — Dottorato di ricerca
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Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. ((Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.))
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva