sezione II — PROMOZIONI
- Art. 1070 — Promozioni degli ufficiali
- Art. 1071 — Promozioni annuali degli ufficiali
- Art. 1072 — Promozioni non annuali degli ufficiali
- Art. 1072-bis — Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare , dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare
- Art. 1072-ter
- Art. 1073 — Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale
- Art. 1074 — Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale
- Art. 1075 — Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale
- Art. 1076 — Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
- Art. 1077 — Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati