Art. 25-decies c.c.i.i. — Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
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Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva