Art. 335 c.c.i.i. — Accettazione di retribuzione non dovuta
Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva