Art. 229 fallimentoAccettazione di retribuzione non dovuta

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art229 · fonte su Normattiva