Art. 341 c.c.i.i.Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

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E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

  • a)le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
  • b)la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
  • c)le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
  • d)le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, comma 2-bis)), si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art341 · fonte su Normattiva