Art. 341 c.c.i.i. — Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
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E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
- a)le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
- b)la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
- c)le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
- d)le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, comma 2-bis)), si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva