Art. 49-sexies — Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela
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L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a)cittadinanza dell'Unione europea;
- b)eta' minima di 18 anni;
- c)avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d)non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e)residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
- f)essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
- g)essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- h)aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e' rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
- a)ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b)censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
- c)sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d)radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
- a)mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
- b)emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c)interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d)ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
- e)assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
- f)applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
- a)interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b)ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c)assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d)condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche', nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020 · versione 10 su Normattiva