Art. 110 c.nav. — Compagnie e gruppi portuali
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[1]Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
[2]Le compagnie hanno personalita' giuridica.
[3]Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.
[4]Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
[5]Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali e' riservata alle compagnie o ai gruppi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva