Art. 110 c.nav.Compagnie e gruppi portuali

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[1]Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. 48

[2]Le compagnie hanno personalita' giuridica. 48

[3]Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. 48

[4]Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. 48 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1994, n. 84

48

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.

Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art110 · fonte su Normattiva