Art. 110 c.nav. — Compagnie e gruppi portuali
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[1]Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. 48
[2]Le compagnie hanno personalita' giuridica. 48
[3]Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. 48
[4]Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. 48 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
48La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995 · versione 50 su Normattiva