Art. 1101 c.nav. — Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva