Art. 1105 c.nav. — Ammutinamento
[1]Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
- 1)disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
- 2)si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
[2]Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva