Art. 1108 c.nav.Complotto contro il comandante

[1]I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni.

[2]Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un terzo.

[3]Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione fino a un anno.

[4]Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta' di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1108 · fonte su Normattiva