Art. 1114 c.nav. — Rifiuto di servizio da parte di pilota
[1]Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
[2]Se la nave e' in pericolo, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva