Art. 254 — Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio
Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva