Art. 253 — Pilota che abbandona la nave
[1]Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva