Art. 253Pilota che abbandona la nave

[1]Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art253 · fonte su Normattiva